
Decreto Lavoro: Contratti a termine, le istruzioni del Ministero
Con la Circolare del 9 ottobre 2023, n. 9 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dal decreto-legge n. 48/2023 (cd. decreto lavoro), come modificato in sede di conversione dalla legge n. 85/2023, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.
Di seguito i contenuti principali:
ASPETTI NON MODIFICATI
La circolare, in primo luogo, puntualizza che non sono stati cambiati:
- il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in ventiquattro mesi;
- la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- il numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi – e il regime dello stop and go.
NUOVE CAUSALI
Il Decreto Lavoro, ha previsto nuove causali per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, riconducibili alle seguenti casistiche:
- lett. a) comma 1 art 19 d.lgs. 81-2015 nei casi previsti dai contratti collettivi (per tali si intendono ex art 51 d.lgs. 81-2015 quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- lett. b) art 19 comma 1 d.lgs. 81-2015 in assenza di previsioni dei contratti collettivi, fino al 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (datore di lavoro e lavoratore);
- lett. b-bis) art 19 comma 1 d.lgs. 81-2015 in sostituzione di altri lavoratori.
In merito alle facoltà concessa alle parti individuali di individuare specifiche esigenze di “natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” fino al 30 aprile 2024, la circolare specifica che tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro.
Il datore di lavoro che avvia un contratto a termine per ragioni sostitutive deve indicare le motivazioni concrete ed effettive della sostituzione, fermo restando che è vietata la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto allo sciopero.
RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
La circolare chiarisce che restano utilizzabili le causali introdotte, in epoca antecedente alla conversione del DL Lavoro, da qualsiasi livello di contrattazione collettiva, purché tali clausole non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali tipizzate dal Decreto Dignità. Restano invece valide le causali eventualmente previste durante l’emergenza sanitaria, in attuazione delle disposizioni del DL Sostegni-bis, sempre che non si traducano anch’esse in un mero rinvio alle causali abrogate.
AZZERAMENTO 12 MESI
Il comma 1-ter, dell’articolo 24 del Decreto Lavoro stabilisce ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi (previsto sia dall’articolo 19, comma 1, sia dall’articolo 21, comma 01, D.lgs. n. 81/2015), si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto Lavoro.
La circolare sul punto chiarisce che:
- a decorrere dal 5 maggio 2023 i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, senza necessità di ricorrere alle specifiche condizioni dell’articolo 19, comma 1, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- l’espressione “contratti stipulati” utilizzata al comma 1-ter dell’articolo 24 del Decreto Lavoro è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.