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PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019, dispone che i soggetti iscritti al Registro delle imprese (società di capitali; società di persone; ditte individuali esercenti attività di impresa; società cooperative) debbano pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato o sul sito internet aziendale. Sono esclusi dall’obbligo i liberi professionisti.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Associazione di categoria alla quale aderiscono.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
Si ricorda che la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro;
la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Gli Associati possono pubblicare gli aiuti di stato percepiti nell’anno 2021, scaricando QUI il modulo di richiesta e inviandolo debitamente compilato all’indirizzo: info@confapind.org
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, è pubblicato di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri Associati che ne hanno fatto richiesta.