Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro: ecco le novità

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 153 del 03.07.2023, la Legge n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), con cui il Governo è intervenuto per introdurre una serie di misure per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Di seguito le principali modifiche fatte nel corso dell’iter parlamentare rispetto al testo originario del decreto.

CONTRATTI A TERMINE

I commi da 1 a 1-ter dell’art. 24 hanno modificato la disciplina del contratto a tempo determinato, riscrivendo il sistema delle causali. Ferma restando la acausalità del contratto di durata inferiore all’anno, per i contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, l’apposizione del termine è giustificata:

  • da esigenze previste dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Le modifiche apportate in sede di conversione hanno escluso l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali – come già previsto per le proroghe – qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi. A tal fine la nuova norma specifica che nel computo dei dodici mesi non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. 

La legge di conversione interviene anche sulla norma che prevede limiti numerici all’impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato, nella misura del 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. Il comma 1-qater esclude dal computo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato; soggetti in mobilità; disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.

LAVORO AGILE

Durante l’iter di conversione sono stati inseriti l’art. 28-bis e l’art. 42, comma 3-bis recanti proroghe in materia di lavoro agile.

Per i dipendenti, sia pubblici che privati in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, l’art. 28-bis proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il diritto al ricorso al lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Dall’art. 42, comma 3-bis vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le disposizioni che subordinano il riconoscimento del diritto allo smart working in modalità semplificata, alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione, per :

  • lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni , a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego ;
  • lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni opportunatamente certificate dal medico competente ove presente.

La proroga concerne anche la possibilità che il dipendente svolga le proprie mansioni mediante utilizzo di strumenti informatici nella sua disponibilità.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Il comma 1-bis dell’art. 25 incrementa nella misura di 20 milioni di euro, le risorse per il finanziamento dei prepensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata , a fronte della possibile rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste nell’ambito di un contratto di espansione. Accordi integrativi volti alla rimodulazione delle cessazioni possono essere stipulati in sede ministeriale entro il 31 dicembre 2023 da aziende o gruppi di imprese con organici superiori alle 1.000 unità, a condizione che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 31 dicembre 2023.

SEMPLIFICAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

L’ art. 26 ha introdotto semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e pubblicazione sul rapporto di lavoro posti a carico del datore di lavoro dal Decreto Trasparenza. Attraverso modifiche al D.Lgs. n. 152/1997 è stato previsto che l’onere informativo relativo alla comunicazione di determinate informazioni può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva che disciplina tali materie. In sede di conversione, con una modifica alla lett. a), è stato posto rimedio all’ incongruenza che vedeva l’obbligo di informazione riguardante “modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato” rinviabile alle disposizioni di legge o contratto collettivo, in palese contrasto con l’elenco delle informazioni previsto all’art. 4, comma 3 della Direttiva UE 2019/1152. Tale onere continua, dunque, ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

L’ art. 27 del decreto prevede, per i datori di lavoro che ne facciano domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET), a condizione che siano iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale previsto dalla Legge di bilancio 2023 per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto. Vista la grande appetibilità dell’agevolazione, durante l’iter di conversione sono stati modificati i commi 3 e 5-bis con lo stanziamento di nuove risorse per il triennio 2023 – 2026.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con l’art. 37 sono state apportate modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. In particolare, per gli utilizzatori che operano in tali settori:

  • è elevato da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;
  • possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Con l’inserimento delle lett. a-bis) e b-bis) si è optato per un’ulteriore semplificazione delle modalità di acquisto e utilizzo delle prestazioni mediante “Libretto Famiglia” prevedendo la possibilità che il libretto venga acquistato presso le rivendite di generi di monopolio.

FRINGE BENEFIT E RIDUZIONE CUNEO CONTRIBUTIVO

Durante l’iter di conversione non hanno subito variazioni.

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