Assunzioni di donne e giovani: chiarimenti dell’Inps sulla fruizione degli incentivi

L’INPS ha fornito, con messaggio 2598 del 10 luglio 2023, nuovi chiarimenti in merito alla fruizione degli incentivi per assunzione di donne svantaggiate e giovani under 36.

Per quanto riguarda la gestione (regolamentata dalla circolare n. 57 del 22 giugno 2023) degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022,  l’Istituto ha precisato che, in merito alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens, per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021. In merito al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, invece, è stato precisato che la valorizzazione dell’elemento, decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Relativamente alla gestione (regolamentata dalla circolare n. 58 del 23 giugno 2023) degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 restano ferme anche in questo caso le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021. Per il recupero del pregresso, la valorizzazione dell’elemento, con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Per entrambe le circolari, con riferimento al paragrafo “compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato”, si prevede che, per le assunzioni a scopo di somministrazione, le agevolazioni vengano registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sia a carico dell’agenzia di somministrazione. A parziale rettifica di quanto affermato, con questo ulteriore messaggio l’Istituto ha precisato che le agenzie di somministrazione devono indicare la matricola o il codice fiscale dell’utilizzatore e l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

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