Bonus carburante 2023 e oneri contributivi

Il bonus carburante è un titolo di legittimazione che i datori di lavoro privati possono assegnare ai propri dipendenti per l’acquisto di carburante o per la ricarica dei veicoli elettrici, senza che questo concorra alla formazione del reddito se erogato nel limite di 200 euro annui per beneficiario.

Il decreto legge del 14 gennaio 2023 n.5 ha confermato, all’art. 1 comma 1, il bonus anche per l’anno corrente (periodo ricompreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023). Tuttavia la legge di conversione del decreto (legge del 10 marzo 2023 n.23), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, ha apportato una sostanziale modifica rispetto quanto legiferato in passato. Sancisce infatti che “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Se da un lato, dunque, continua a sussistere il vantaggio fiscale sia per il datore di lavoro che per il dipendente, dall’altro il bonus è gravato da oneri contributivi per entrambe le parti, anche nel limite dei 200 euro.

Dal punto di vista fiscale accade questo: entro la soglia dei 200 euro il lavoratore non subisce il prelievo della tassazione IRPEF e il datore di lavoro sostiene un costo interamente deducibile ai fini IRES o IRPEF.

Dal punto di vista contributivo, per contro, il datore di lavoro sostiene un costo aggiuntivo del 30% circa e il lavoratore subisce una tassazione del 9%. Per fare ulteriore chiarezza, proviamo ad esemplificare: a fronte dell’erogazione di un buono carburante da 200 euro, il datore di lavoro spende circa 260 euro e il dipendente se ne vede riconoscere solamente 180, creando una situazione evidentemente svantaggiosa per entrambi.

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