
Incentivi per l’assunzione di donne svantaggiate: autorizzazione Commissione Europea e istruzioni INPS
Oltre agli incentivi per l’assunzione under 36, la Commissione Europea ha approvato l’agevolazione relativa all’assunzione delle donne svantaggiate per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
La circolare 58 del 23.6.2023 fornisce le istruzioni che i datori di lavoro devono rispettare per la corretta fruizione della predetta agevolazione.
Possono accedere alla facilitazione tutti i datori di lavoro del settore privato (agricoli compresi), ad eccezione di quelli operanti nel settore finanziario e in quello domestico, nonché delle imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
Sono agevolati i rapporti di lavoro instaurati con donne:
- di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali Ue e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’incentivo, applicabile sia per le assunzioni a tempo indeterminato o a termine, sia per le stabilizzazioni di precedenti rapporti di lavoro, prevede un esonero totale della contribuzione datoriale, nel limite massimo di importo pari a 8mila euro annui, da riproporzionare in caso di rapporti part time.
Per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione spetta per 12 mesi, elevati a 18 per quelle a tempo indeterminato e per le stabilizzazioni.
Inoltre, viene ribadito che l’arco temporale di fruizione della facilitazione può essere sospeso (e quindi differito) esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. L’Inps ricorda che non tutti i contributi sono esonerabili ed elenca le contribuzioni su cui l’esonero non risulta applicabile.
Per l’accesso all’esonero contributivo, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; inoltre, vanno rispettati i principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del Dlgs 150/2015), le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e la regolarità contributiva (Durc).
In chiusura, detto che la circolare in commento illustra anche le modalità di indicazione dell’agevolazione nei flussi contributivi UniEmens, va detto che, per l’ammissione all’esonero, i datori di lavoro devono preventivamente comunicare all’Inps le necessarie informazioni mediante il modulo “92-2012”, presente all’interno del Cassetto previdenziale di riferimento del sito istituzionale dell’Istituto.