
Decreto lavoro, ecco le principali novità in vigore dal 05 maggio 2023
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 4 maggio 2023 il Decreto Legge n.48/2023 (Decreto Lavoro), entrato in vigore il giorno successivo, con cui il Governo introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Di seguito le novità più importanti.
- CONTRATTI A TERMINE
Il decreto modifica le causali stabilite dal c.d. decreto dignità per i contratti a termine di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale.
I contratti potranno, quindi, avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.
- FRINGE BENEFIT
Il Decreto lavoro stabilisce che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000”. In pratica, per il solo periodo d’imposta 2023, viene innalzato a 3.000 euro il limite dei fringe benefit (comprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale) solamente per i lavoratori dipendenti con figli.
- RIDUZIONE DEL CUNEO CONTRIBUTIVO
Il Decreto alza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. cuneo fiscale) per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Si incrementa temporaneamente il taglio al cuneo fiscale, che già la legge di Bilancio 2023 aveva stabilito al 3% per i redditi sotto i 25.000 euro e al 2% per i redditi sino a 35.000 euro. In base a quanto previsto dal decreto in oggetto, dunque, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della 13esima mensilità), l’esonero sulla quota dei contributi a carico del lavoratore sarà pari al 6% per i redditi sino a 35.000 euro e al 7% per i redditi sotto i 25.000 euro.
- VOUCHER
L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
- OBBLIGHI INFORMATIVI
Il Decreto prevede delle semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro; si stabilisce, infatti, che le informazioni sull’orario di lavoro e sulla sua programmazione e sul periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro deve consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
- INCENTIVI PER ASSUNZIONI
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione (nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9360 euro introdotto dal presente decreto che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza, con obbligo lavorativo per gli “occupabili) è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:
- 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro;
- al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.
Inoltre, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:
- non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
- non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani
- CONTRATTO DI ESPANSIONE E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER CRISI AZIENDALE E RIORGANIZZAZIONE
È stata consentita la possibilità di rimodulare con accordo integrativo in sede ministeriale, fino al 31 dicembre 2023, per i contratti di espansione di gruppo di cui all’ art 41 del DLGS 148/2015 stipulati entro il 31 dicembre 2022, le cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione stesso, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1000 dipendenti. Sempre in tale ottica, il D.L. Lavoro prevede la possibilità per il Ministero del Lavoro, di autorizzare ulteriori periodi di cassa integrazione straordinaria sino al 31 dicembre 2023, per le aziende che lo richiedano in situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione nel corso del 2022 ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.