
Lavori usuranti: comunicazione entro il 31 marzo 2023
Entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 67/2011, i datori di lavoro dovranno comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti nell’anno 2022.
I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.
La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente mediante il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro e riguarda le seguenti categorie di lavoratori:
- addetti ai lavori usuranti (art. 2 del Decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale);
- lavoratori notturni individuati dall’art. 1 comma 1, lett. b), del D.lgs n. 67/2011;
- lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” individuati dall’art. 1 comma 1, lett. c), del D.lgs n. 67/2011;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1 comma 1, lett. d), del D.lgs n. 67/2011).
I soggetti abilitati alla comunicazione telematica oltre ai datori di lavoro privati sono le imprese utilizzatrici, con riguardo ai lavoratori somministrati impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ex legge n. 12/1979.
Le comunicazioni da effettuare saranno differenti in relazione al tipo di dati da trasmettere e più in particolare se trattasi di:
- inizio lavoro a catena;:
- lavoro usurante ex D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.
Nel modello bisogna inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione, conteggiando anche eventuali lavoratori in somministrazione.
In caso di processi produttivi in serie o in linea catena (da intendersi quali attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, ecc.), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall’inizio delle attività.
In caso di mancata comunicazione entro il termine del 31 marzo 2023 è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro.